RIZZO (M5S): PERCHE' LE INDENNITA' DEI DIRIGENTI MILITARI NON SONO STATE BLOCCATE COME GLI ALTRI STIPENDI'? IL GOVERNO RISPONDE: TUTTO LEGITTIMO

giovedì 14 maggio 2015

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-05405

presentato da

RIZZO Gianluca

testo di

Mercoledì 22 aprile 2015, seduta n. 413

  RIZZOFRUSONECORDABASILIOTOFALO e PAOLO BERNINI. — Al Ministro della difesa . — Per sapere – premesso che: 
l'indennità di posizione e l'indennità perequativa sono provvidenze previste dagli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a favore degli ufficiali delle forze armate che sono state oggetto del cosiddetto «blocco stipendiale» voluto dal Governo Monti e come previsto dai commi 1 e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
si apprende da organi di stampa che la Corte Costituzionale, in una pronuncia sulla legittimità del blocco stipendiale triennale, imposto dall'articolo 9, comma 21, decreto-legge, n. 78 del 2010 (poi prorogato per un quarto anno), ha sottolineato che il congelamento delle retribuzioni non si riferisce all'indennità «di posizione», ovvero a quella indennità collegata allo svolgimento effettivo di funzioni dirigenziali, la quale nel contesto del pubblico impiego può variare anche sensibilmente in relazione al posto occupato. Tale indennità, nel campo delle Forze armate è percepita dai generali di divisione e di corpo d'armata, purché ricoprano un incarico ordinativamente previsto per il grado rivestito, inoltre, i restanti gradi dirigenziali come i colonnelli e i generali di brigata percepiscono invece, l'indennità «perequativa», la quale, pur avendo la medesima natura di quella di posizione, viene denominata diversamente, in quanto attribuisce un emolumento aggiuntivo agli ufficiali che abbiano raggiunto la dirigenza piena dopo un certo numero di anni; 
il 5 marzo 2015 la direzione generale per il personale militare (PERSOMIL) diretta dal generale Gerometta ha emanato una nota con la quale invita a «procedere al conferimento delle provvidenze in questione» a decorrere dal 1o gennaio 2011; 
ciò è probabilmente frutto di una interpretazione estensiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 304 del 2013 che aveva escluso dal blocco delle retribuzioni il personale delle carriere diplomatiche e i magistrati, così che il Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico (I.G.O.P.) ha di fatto esteso i contenuti della sentenza ai dirigenti di tutte le amministrazioni pubbliche; 
la circolare del generale Gerometta precisa inoltre che le somme così corrisposte non devono rientrare nel calcolo del cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro, in tal modo effettivamente costituendo due eccezioni –: 
se il Ministro sia d'accordo con questa interpretazione della normativa che attribuisce considerevoli benefici economici, ad alcune centinaia di dirigenti e del Ministero della difesa ed in particolare se queste disposizioni siano compatibili con la decisione del Governo di stabilire un tetto di 240 mila euro fissato come retribuzione massima onnicomprensiva per i dipendenti dello Stato. (5-05405)

 

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 13 maggio 2015

444.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Difesa (IV)

COMUNICATO

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 13 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Elio VITOpresidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità.

  Gianluca RIZZO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianluca RIZZO (M5S), dichiarandosi non soddisfatto della risposta, non comprende le ragioni per cui l'interpretazione estensiva della sentenza n. 304 del 2013 della Corte costituzionale, valida per colonnelli e generali, non possa essere estesa a tutto il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso. Fa presente che tale considerazione è stata espressa sia in una delibera del COIR Carabinieri, sia in una delibera del COCER della Guardia di finanza. In particolare, nella prima si sottolinea che, da un lato, come rilevato anche nella circolare di Persomil del 5 marzo 2015, gli istituti dell'indennità di posizione e perequativa sono validamente incastonati nel trattamento economico fondamentale previsto per il personale dirigente e, quindi, non devono essere considerati quali emolumenti; dall'altro, che l'indennità perequativa o di posizione nel mondo militare è erogata a prescindere da qualsiasi evento straordinario e, pertanto, è legata al trattamento economico fondamentale. Ritiene che la sentenza dovrebbe essere ritenuta valida anche per le somme perse e non percepite dal personale non dirigente durante il quadriennio del blocco stipendiale.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05405 Rizzo: Su una nota della Direzione generale per il personale militare in materia di indennità.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha introdotto il «blocco retributivo» applicato a tutti i pubblici dipendenti per il quadriennio 2011-2014 e, in particolare, al comma 1, ha previsto che il trattamento economico complessivo individuale non potesse superare quello ordinariamente spettante per il 2010, divenuto quindi un «tetto», ma ciò «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati e il conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno». 
  Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze aveva fornito fin dal 2011 le opportune indicazioni interpretative delle eccezioni al «tetto» fissate dalla normativa, precisando, tra l'altro, che, nonostante la vigenza del «blocco», potevano essere corrisposte alla generalità dei dirigenti pubblici, a seguito dell'eventuale assunzione di un nuovo, superiore incarico, le maggiori misure delle indennità direttamente connesse alle nuove funzioni dirigenziali espletate. 
  La centralità di tali precisazioni applicative è stata poi confermata dalla sentenza n. 304 del 2013 dalla Corte costituzionale che, con riferimento ai dirigenti della carriera diplomatica, ha chiarito come la «cristallizzazione» dei trattamenti economici non operasse, «ovviamente», per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. 
  Tuttavia, tali principi non sono stati applicati ai soli dirigenti del comparto difesa e sicurezza fino a quando lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, nel corrente anno, non ha formalizzato un'ulteriore nota nel merito, specificando che per il quadriennio 2011-2014 le indennità di posizione e perequativa – corrispondenti per origine normativa e natura giuridica alla retribuzione di posizione spettante ai rimanenti dirigenti pubblici – potevano essere corrisposte, ricorrendo le medesime condizioni, ai generali/colonnelli e gradi/qualifiche equivalenti delle forze armate e forze di polizia. 
  La Direzione generale per il personale militare (PERSOMIL), nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e come fatto dai paritetici organi degli altri Ministeri del comparto sicurezza e difesa, si è pertanto limitata, con la circolare del 5 marzo 2015, a impartire le conseguenti prescrizioni attuative. 
  Nella menzionata circolare, inoltre, non viene affermato che la corresponsione delle indennità di posizione e perequativa possa consentire il superamento del «cosiddetto tetto retributivo dei 240 mila euro», imposto quale soglia massima annuale al trattamento economico del personale della pubblica amministrazione e delle società partecipate dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  Il riferimento al «tetto retributivo» contenuto nel documento in esame riguarda invece il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, come già riferito posto, per il quadriennio 2011-2014, quale limite individuale dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, ma «al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva». 
  Ad ogni modo l'attribuzione delle indennità di posizione e perequativa agli aventi titolo non ha comportato il superamento del «tetto retributivo dei 240 mila euro», al quale il trattamento economico degli interessati risulta di gran lunga inferiore.

 


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