L’AMMINISTRAZIONE DEVE FORNIRE ADEGUATA MOTIVAZIONE CIRCA LE RAGIONI DEL MANCATO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL PRECEDENTE CONCORSO MARESCIALLI (Tar Lazio)

venerdì 20 febbraio 2015

N. 10318/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03536/2014 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2014, proposto da: 
***********; 

contro

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

***********; 

per l'annullamento

del bando di Concorso interno decreto n. 5/1D) del 17 gennaio 2014, per tìtoli ed esami, per l'ammissione di 250 allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri al 12° corso annuale (2014-2015),

della Lettera n. 97/1-2 IS del 3gennaio 2014 con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 12° concorso annuale per Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri,

della nota n. M_D SSMD 0002890 del 13 gennaio 2014 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il "nulla osta" all'emanazione del bando di concorso gravato con il presente ricorso,

di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'amministrazione resistente abbia esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2014 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO

Con atto notificato il 13 marzo 2014, depositato nei termini, il Sig. ***********  e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso interno (decreto n. 5/1D) del 17 gennaio 2014, per titoli ed esami, per l’ammissione di 250 Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 12 corso annuale, ed, ove occorra, della lettera n. 97/1-2IS del 3 gennaio 2014 con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del 12 corso annuale per Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, e della nota n. M-D-SSMD0002890 del 13 gennaio 2014 con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il “nulla osta” all’emanazione del bando di concorso oggetto del presente ricorso.

I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo di appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri, fanno presente di aver partecipato al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11 corso annuale (2013-2014) di 210 Allievi Marescialli del Ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, risultando idonei non vincitori nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 5 agosto 2013. L’Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un nuovo identico concorso per l’ammissione di 250 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 12 corso annuale.

A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:

1) Violazione ex art. 15 D.P.R. n. 487/94. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione, della irragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria.

Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del giudice di primo grado i ricorrenti sostengono che lo scorrimento di una graduatoria precedente ed efficace rappresenta la regola generale per procedere ad un reclutamento, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede una apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei non vincitori e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.

Si lamenta che nella motivazione del bando non risultano indicate le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancora valida ed efficace graduatoria, relativa ad un precedente e recente identico concorso.

3) Violazione ex art. 4 D.L. 101/2013 e succ. mod. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto vari profili.

Si sostiene che la scelta dell’Amministrazione di bandire un nuovo concorso si pone in contrasto con l’ordinamento autonomo dell’Arma dei Carabinieri, il quale non pone alcun divieto, limite o restrizione all’istituto dello scorrimento della graduatoria.

4) Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili.

Si sostiene che la decisione di procedere a nuovo concorso, viste le ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attingere alla graduatoria del precedente concorso.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.

Alla Camera di Consiglio del 16 aprile 2014 la difesa del ricorrente ha rinunziato all’esame della istanza cautelare e la discussione del merito della causa è stata fissata per la pubblica udienza del 4 giugno 2014, dove la stessa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa i ricorrenti, appartenenti al ruolo di appuntati e carabinieri, risultanti idonei non vincitori nell’ambito della graduatoria approvata in data 5 agosto 2013 relativa al concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione all’11 corso annuale di 210 Allievi Marescialli del ruolo ispettivo dell’Arma dei Carabinieri, hanno chiesto l’annullamento del bando (decreto n. 5/1D del 17 gennaio 2014) indetto dall’Amministrazione della Difesa per il nuovo identico concorso per l’ammissione di 250 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri al 12 corso annuale, sostenendo, in buona sostanza, che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed ancora efficace rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede uno apposta ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrifico imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

Osserva il Collegio che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la Sezione si è già espressa con la sentenza n. 2801/2014, alla quale fa quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che, secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi derogatorie alla regola generale dello scorrimento.

Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.

Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.

Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 5 agosto 2013. A tale quesito il Collegio ritiene che vada data risposta negativa.

Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’ammissione all’11 corso annuale di Allievi Marescialli del ruolo Ispettori nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.

Le spese di lite possono compensarsi tra le parti attesa la particolare natura della controversia.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso impugnato in parte qua.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 4 giugno 2014 e 18 giugno 2014

 


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