L’INDENNITA’ PER SERVIZI ESTERNI SPETTA ANCHE AL PERSONALE IMPIEGATO PRESSO LE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA (TAR VENETO)

giovedì 16 aprile 2009

Ricorso n. 204/2002

Sent. n. 3251/07
 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Bruno Amoroso Presidente
Elvio Antonelli Consigliere, relatore
Fulvio Rocco Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 204/2002 proposto da *********, rappresentati e difesi dagli avv. **********, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in *************,
contro
il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Piazza San Marco, 63;
ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
del diritto al compenso giornaliero per i servizi esterni ex art. 42, comma 1°, D.P.R. 31.7.1995 n. 395 e art. 50 D.P.R. 16.3.1999 n.254.
Visto il ricorso, notificato il 21.1.2002 e depositato presso la segreteria il 24.1.2002 con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione del Ministero della Difesa, depositato in Segreteria il con i relativi allegati;
viste le memorie prodotte dalle parti;
visti gli atti tutti della causa;
uditi alla pubblica udienza del 29 marzo 2007 (relatore il Consigliere Elvio Antonelli) gli avvocati: **********per i ricorrenti e Bonora per la P.A.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto
I ricorrenti premettono in fatto di appartenere all’Arma dei Carabinieri e, per le rispettive qualifiche, di essere in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova.
In particolare, i ricorrenti, effettivi dell’Arma dei Carabinieri al Comando Regione Carabinieri Veneto Stazione di Padova con sede amministrativa in Prato della Valle n. 88, sono stati distaccati con provvedimento formale di assegnazione per l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria presso al Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, in Padova via N. Tommaseo n. 55, dove hanno svolto e svolgono servizio in via continuativa da prima del 1999.
In virtù di detta qualifica i ricorrenti hanno svolto servizi esterni al Comando di appartenenza per assolvere alle funzioni di polizia giudiziaria con l’obbligo di assicurare una presenza organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia giudiziaria.
A sostegno della loro pretesa deducono i seguenti motivi:
1) sostengono che per aver svolto servizi esterni al Comando (in luogo e strutture di terzi) i ricorrenti hanno diritto alla corresponsione del compenso giornaliero ai sensi dell’art. 42, comma I, D.P.R. 31.7.1995 n. 395, come modificato e integrato dall’art. 50 D.P.R. 16.3.1999 n. 254. In
2) particolare il 2° comma del citato art. 50, con decorrenza del 1° giugno 1999 ha esteso la corresponsione del compenso in parola “al personale di cui all’art. 41, comma 1, e cioè al personale dei ruoli dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, che esercita precipuamente attività di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di lavoro, sanità radiodiffusione ed editoria, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso entri e strutture di terzi”.
Tanto si verifica per l’attività svolta dagli esponenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova organizzata in turni funzionali alle esigenze dei magistrati inquirenti ed in posizione di subordinazione ai sensi degli artt. 58 e 59 Ord. Giud. per lo svolgimento delle attività di indagine e lotta alla criminalità proprie della polizia giudiziaria.
Pertanto i ricorrenti ritengono di avere diritto di percepire il compenso giornaliero non corrisposto per tutto il periodo dal 1 giugno 1999 al 31.12.2000 nella misura di L. 5.100/die e dal 1.1.2001 ad oggi nella misura di L. 8.100/die per i turni giornalieri di presenza esterni di seguito indicati:
dall’1.6.1999 al 31.12.2000
MAsUPS ********** turni n. 327 L. 1.667.700
MAsUPS ********** turni n. 371 L. 1.892.100
MAsUPS ********** turni n. 397 L. 2.024.700
M.llo Capo ********** turni n. 327 L. 1.667.700
M.llo Capo ********** turni n. 398 L. 2.029.800
M.llo Capo ********** turni n. 383 L. 1.953.300
M.llo Capo ********** turni n. 392 L. 1.999.200
M.llo Capo ********** turni n. 210 L. 1.999.200
App.to Scelto ********** turni n. 379 L. 1.932.900
App.to Scelto ********** turni n. 364 L. 1.856.400
App.to Scelto ********** turni n. 402 L. 2.050.200
Dall’01.01.2001 al 30.11.2001:
MAsUPS ********** turni n. 163 L. 1.320.300
MAsUPS ********** turni n. 182 L. 1.474.200
MAsUPS ********** turni n. 210 L. 1.701.000
M.llo ********** turni n. 129 L. 1.044.900
M.llo Capo ********** turni n. 209 L. 1.692.900
M.llo Capo ********** turni n. 194 L. 1.571.400
M.llo Capo ********** turni n. 233 L. 1.887.300
M.llo Capo ********** turni n. 210 L. 1.701.000
App.to Scelto ********** turni n. 203 L. 1.644.300
App.to Scelto ********** turni n. 221 L. 1.790.100
App.to Scelto ********** turni n. 170 L. 1.377.000
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e contestandone nel merito la fondatezza.
All’udienza del 29.3.2007 la causa è stata ritenuta per la decisione.
Diritto
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità atteso che i ricorrenti si trovano tutti nella medesima posizione lavorativa (carabinieri appartenenti allo stesso Comando e tutti distaccati presso la Procura della Repubblica di Padova) e rivendicano tutti la medesima indennità: pertanto ben poteva nella specie essere proposto un ricorso collettivo.
L'indennità di cui ricorrenti chiedono la corresponsione trova la sua origine nell'articolo 12 del Decreto Presidenziale 5 giugno 1990 n. 147 il quale prevedeva che "il supplemento giornaliero dell’indennità di istituto , previsto dall’art. 2 della Legge 28 aprile 1975 n. 135 nella misura stabilita dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, è triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio.
Successivamente è intervenuto il decreto presidenziale 31 luglio 1995 n. 195 che all’articolo 9, comma primo, ha previsto che “a decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a l. 5.100 lorde”.
Tale compenso è stato poi ulteriormente disciplinato dal Decreto Presidenziale 16 marzo 1999 n. 254 che all’articolo 50 ne ha esteso la spettanza” al personale che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, vigilanza, lotta alla criminalità…impiegato in turni sulla base di ordini formali di servizio svolti all’esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi”.
Infine il decreto presidenziale n. 140 del 2001 ha rideterminato, con decorrenza primo gennaio 2001, in lire 8100 lorde, il compenso giornaliero.
Come si evince dalle norme riportate, l’indennità in parola, ha avuto all’origine l’evidente finalità di compensare le situazioni di disagio psichico e fisico che il personale (anche dei carabinieri) e chiamato ad affrontare i rischi connessi alle attività lavorative espletate all’esterno degli uffici dell’apparato burocratico (cfr. Consiglio di Stato, parere, terza sezione, 28 luglio 1998).
Successivamente però, come visto, con il decreto n. 254 del 1999 e con la conseguente estensione dell’indennità in parola anche a tutte le attività svolte “presso enti o strutture di terzi” è mutata l’originaria natura dell’indennità.
Più esattamente alla luce del tratteggiato (e attuale) assetto normativo, il Collegio ritiene che oggi ai fini della spettanza dell’indennità in questione possono ritenersi sufficienti i seguenti requisiti: a) che si tratti di servizio svolto all’esterno e cioè non all’interno della struttura di appartenenza quali comando, compagnia, tendenza, stazione, nucleo, (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 254/99 anche il servizio esterno svolto preso uffici o enti di terzi); b) che si tratti di servizi organizzati in turni coincidenti con l’orario obbligatorio giornaliero (a decorrere dall’entrata in vigore del decreto presidenziale n. 164/2002 i turni di durato inferiore alle tre ore; c) che si tratti di attività espletate in base a formali ordini di servizio (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I bis 19.1.2004 n. 2058).
Tanto chiarito non possono esserci dubbi, che a tutti i ricorrenti, dalla data di entrata in vigore del decreto presidenziale 16 marzo 1999 n. 254, spetti l’indennità di cui è causa.
Ed invero nessun dubbio può sussistere sul fatto che il servizio venga svolto all’esterno presso enti terzi, che il servizio stesso sia organizzato in turni e che l’attività sia disciplinata da formali ordini di servizio.
Un solo cenno sul primo requisito (in replica alle difese dell’Amministrazione) per rilevare che la circostanza (pacifica) secondo cui la Sezione di polizia giudiziaria è coordinata dall’ufficiale di grado più elevato, non può assolutamente portare a ritenere che la Sezione stessa, costituisca la struttura di appartenenza del carabiniere distaccato (e quindi non possa ipotizzasi un servizio esterno).
Per quanto concerne la quantificazione dei compensi il Collegio ritiene di soprassedere alla richiesta istruttoria anche perché verrebbero differiti notevolmente i tempi di definizione della causa e quindi ritiene di limitarsi a riconoscere il diritto dei ricorrenti a vedersi corrisposta la suddetta indennità dal primo luglio 1999.
L'Amministrazione dovrà pertanto verificare se in concreto siano stati effettivamente espletati i turni giornalieri rivendicati e conseguentemente dovrà corrispondere ai ricorrenti l'indennità rivendicata, rivalutata come per legge.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, respinta ogni altra domanda o eccezione, lo accoglie e conseguentemente dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità di cui all’art. 12, D.P.R. n. 147 del 1990, rivalutata come per legge.
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, addì 29 marzo 2007.

 


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