GUARDIA DI FINANZA - INDENNITÀ MILITARE DI COMANDO E COMPENSO INCENTIVANTE PER I COMANDANTI DI AEROMOBILE: CONDIZIONI (CONSIGLIO DI STATO)

domenica 14 settembre 2008

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Ai fini della corresponsione della relativa indennità, l'individuazione dei titolari di comando deve avvenire con determinazione delle Amministrazioni interessate, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (v. art. 52, comma 3, d.P.R. 18 giugno 2002 n. 164).

In difetto del provvedimento d’individuazione delle categorie destinatarie dell’indennità di comando ex art. 10, comma 2, legge 23 marzo 1983 n. 78 (provvedimento, nella specie, mai adottato dall’Amministrazione), non è possibile agire giudizialmente per il riconoscimento del diritto all’indennità medesima, avendo tale determinazione natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto al beneficio (che, pertanto, non discende direttamente dalla legge): correlativamente, coloro i quali assumano di essere titolari di una qualifica che li legittimerebbe all’ottenimento della citata indennità, potranno al più dolersi, anche attraverso gli strumenti giurisdizionali previsti dall’ordinamento, della prolungata inerzia della p.a., ma non possono chiedere al giudice di surrogarsi ad essa, sic et simpliciter, nel mancato esercizio delle sue specifiche prerogative.

Analogamente, è infondata la pretesa di ottenere il riconoscimento del ruolo di "Comandante di aeromobile", con decorrenza dalla data di conseguimento della capacità operativa completa per la qualifica di "pilota di elicottero pronto all’impiego", e conseguentemente il riconoscimento del compenso incentivante di cui all’art. 53, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, dato che i decreti ministeriali con i quali, in attuazione della norma testé richiamata, sono stati specificati i criteri di attribuzione del predetto compenso per gli anni dal 1999 al 2002, non hanno inserito la qualifica del comandante di elicottero tra quelle, tassativamente indicate, cui è stata ricollegata l’attribuzione del compenso medesimo.

Cfr., ex plurimis, C.d.S., sez. IV., dec. 12 luglio 2007, n. 3971; sez. III, parere 16 ottobre 2007 n. 316).

(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 16/07/2008, n. 3561)

Aldo Scola, Consigliere di Stato; Giudice presso il Tribunale superiore delle acque; Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna

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R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.3561/2008

Reg. Dec.

N. 3405 Reg. Ric.

Anno 2006

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 3405 del 2006, proposto da **********, rappresentati e difesi dagli avv.ti *******************,

contro

il Ministero dell’Economia – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi nr. 12,

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. del Trentino-Alto Adige – sede di Trento, del 25 novembre 2005, nr. 405/2005, pubblicata il 28 dicembre 2005 e notificata il 15 febbraio 2006, con cui è stato respinto il ricorso nr. 8/2005, proposto dagli odierni appellanti per l’accertamento: - del diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità supplementare di comando prevista dall’art. 10, comma II, della legge 23 marzo 1983, nr. 78; - del diritto dei ricorrenti (ad esclusione del Luogotenente Spec. ************e del Luogotenente Pil. ***************) a percepire il compenso incentivante previsto dall’art. 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254, previa, se del caso, la disapplicazione delle circolari del Comando Generale della Guardia di Finanza, Ufficio Pianificazione, Controllo e Sviluppo, del 17 ottobre 2003, prot. nr. 344243 e del 24 settembre 2004, prot. nr. 308001/3551; - del diritto dei ricorrenti (ad esclusione del Luogotenente Spec. **********e del Finanziere Pil. *************) al riconoscimento dell’incarico di “Comandante di aeromobile” a far data dal conseguimento della c.o.c. su elicottero NH500 ai fini matricolari e della concessione della medaglia al merito di lungo comando; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme arretrate spettanti ad ognuno dei ricorrenti, a tali titoli, negli importi che risulteranno all’esito del giudizio o comunque di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del dovuto al saldo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;

Vista la memoria prodotta dall’Amministrazione in data 30 maggio 2008 a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, all’udienza pubblica del 10 giugno 2008, il Consigliere Raffaele Greco;

Uditi l’avv. *************per gli appellanti e l’avv. dello Stato Maurizio Greco per l’Amministrazione;

Ritenuto e considerato quanto segue:

F A T T O

I sigg.ri ***************************************, militari del Corpo della Guardia di Finanza, hanno impugnato la sentenza con cui il T.R.G.A. di Trento ha respinto il ricorso che avevano proposto per l’accertamento del proprio diritto a percepire l’indennità supplementare di comando di cui all’art. 10, comma II, della legge 23 marzo 1983, nr. 78, nonché il compenso incentivante di cui all’art. 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254 (tranne per **************e il ************), oltre al riconoscimento dell’incarico di “Comandante di aeromobile” a far data dal conseguimento della qualifica (tranne per il ************e il ************).

A sostegno del ricorso hanno dedotto:

1) erroneità dei presupposti con riguardo all’indennità di comando (laddove il T.R.G.A. ha ritenuto che l’individuazione dei destinatari di detta indennità implica l’assunzione di un provvedimento amministrativo di natura costitutiva, anziché meramente dichiarativa);

2) falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dei decreti ministeriali di attuazione del d.P.R. nr. 254 del 1999 ed erronea presupposizione di fatto e di diritto (laddove, con riguardo al compenso incentivante, il primo giudice ha ritenuto irrilevante la circostanza che i “piloti di aeromobile” e il “comandante del nucleo efficienza aerea” fossero stati inclusi fra i soggetti destinatari della medaglia al merito di lungo comando);

3) falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del r.d. 16 luglio 1936, nr. 1560; erronea valutazione della valenza giuridica della Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza nr. 275000/127/2003 (con riguardo alla reiezione della richiesta di riconoscimento della validità degli incarichi ai fini della concessione della medaglia al merito di lungo comando dalla data di conseguimento delle relative qualifiche anziché, come avvenuto, a decorrere dal 1 luglio 2003).

L’Amministrazione appellata, costituendosi, ha diffusamente argomentato a sostegno dell’infondatezza dell’appello, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 10 giugno 2008, la causa è stata ritenuta per la decisione.

D I R I T T O

1. L’appello è infondato.

2. Con riguardo alla prima delle questioni controverse, gli odierni appellanti, militari della Guardia di Finanza, hanno invano chiesto all’Amministrazione di appartenenza la corresponsione dell’indennità di comando prevista dall’art. 10, comma II, della legge 23 marzo 1983, nr. 78, e successivamente hanno adito il T.R.G.A. di Trento per ottenere l’accertamento del proprio diritto a detta indennità.

Sul punto vanno condivise le valutazioni del primo giudice circa la non spettanza della richiesta indennità, che appaiono in linea con l’orientamento in materia già affermato da questa Sezione (cfr. la sent. 12 luglio 2007, nr. 3971).

Ed invero, l’indennità in discorso è stata istituita dal citato art. 10, comma II, l. nr. 78 del 1983 per gli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze Armate al comando di singole unità o gruppi di unità navali, ovvero con responsabilità analoghe, e successivamente estesa anche al personale della Guardia di Finanza, giusta l’art. 3, comma XVIII bis, del d.l. 21 settembre 1987, nr. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, nr. 472, e l’attuativo d.P.R. 11 ottobre 1988.

Con riguardo all’individuazione in concreto dei soggetti beneficiari dell’indennità, già l’art. 10, comma II, l. nr. 78 del 1983 disponeva che questa avvenisse “su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro” (modalità espressamente dichiarata applicabile anche per il personale della Guardia di Finanza, mutatis mutandis, dalla normativa successiva sopra richiamata); da ultimo, l’art. 52, comma III, del d.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, ha ribadito che l’individuazione dei titolari di comando debba avvenire con determinazione delle Amministrazioni interessate, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Da ciò consegue che del tutto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto che, in difetto di tale provvedimento di individuazione delle categorie destinatarie dell’indennità de qua (provvedimento mai adottato dall’Amministrazione), non è possibile agire giudizialmente per il riconoscimento del diritto all’indennità medesima, avendo tale provvedimento natura non meramente dichiarativa, ma costitutiva del diritto al beneficio (che, pertanto, non discende direttamente dalla legge).

Ne consegue, ancora, che gli odierni appellanti, i quali assumono di essere titolari di qualifica che li legittimerebbe all’ottenimento dell’indennità, potranno al più dolersi, anche attraverso gli strumenti giudiziali previsti dall’ordinamento, della prolungata inerzia dell’Amministrazione, ma non possono chiedere al giudice di surrogare sic et simpliciter il mancato esercizio delle attribuzioni proprie di essa.

3. Del pari infondata è la seconda pretesa degli appellanti, tesa a ottenere (tranne che per il Lgt. Spec. ************e per il Lgt. ************) il riconoscimento del ruolo di “Comandante di aeromobile” con decorrenza dalla data di conseguimento della capacità operativa completa per la qualifica di “pilota di elicottero pronto all’impiego”, e conseguentemente il riconoscimento del compenso incentivante di cui all’art. 53 del d.P.R. 16 marzo 1999, nr. 254.

Infatti, è vero che – come evidenziato dall’Amministrazione appellata – i decreti ministeriali con i quali, in attuazione della norma testé richiamata, sono stati specificati i criteri di attribuzione del predetto compenso per gli anni dal 1999 al 2002, non hanno ricompreso la qualifica del comandante di elicottero tra quelle, tassativamente indicate (cfr. Cons. Stato, sez. III, 16 ottobre 2007, par. nr. 316), cui è stata riconnessa l’attribuzione del compenso medesimo.

Al riguardo, gli appellanti assumono che il proprio diritto al compenso de quo discenderebbe dalla Circolare nr. 275000/127 del 12 agosto 2003, con la quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha esteso anche ai comandanti di elicottero i presupposti – già previsti per altre figure di vertice – per il conseguimento della medaglia al merito di lungo comando: tuttavia, in disparte che appare arduo ammettere che un’elencazione tassativa come quella contenuta nei sopra citati DD.MM. possa essere integrata (oltre tutto in maniera “implicita”) da una semplice Circolare, quest’ultima ha chiaramente effetti limitati ai soli fini dell’attribuzione della decorazione, e da nulla si evince che comporti anche l’estensione del compenso incentivante a soggetti prima esclusi da esso (come, invece, apoditticamente affermato dagli appellanti).

Ne discende che correttamente il T.R.G.A. ha respinto, anche per questa parte, il ricorso di primo grado.

4. Infine, condivisibile è anche la reiezione della pretesa degli appellanti di far retroagire il riconoscimento della qualifica di “Comandante di aeromobile” ai fini dell’attribuzione della medaglia al merito di lungo comando alla data in cui ciascuno di essi ha conseguito la relativa capacità operativa completa, anziché alla data del 1 luglio 2003 (come stabilito dalla ridetta Circolare nr. 275000/127 del 2003).

Ed invero, l’estensione anche ad altre figure della sussistenza dei presupposti per la decorazione consegue a una autonoma e discrezionale valutazione compiuta dall’Amministrazione con la circolare testé indicata (della cui legittimità o meno non mette conto discutere in questa sede), senza che la pretesa degli odierni appellanti possa trovare fondamento diretto nella normativa al riguardo posta dal r.d. 16 luglio 1936, nr. 1560 (che si limita a individuare, quale requisito per il conseguimento della medaglia, l’espletamento di determinati periodi minimi di “comando di reparto”).

5. I rilievi fin qui svolti danno conto della totale infondatezza dell’appello, che va pertanto respinto con l’integrale conferma della sentenza impugnata.

6. Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

 

P. Q. M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2008 con l’intervento dei signori:

         Costantino Salvatore                        - Presidente f.f.

         Bruno Mollica                                  - Consigliere

         Carlo Saltelli                                    - Consigliere

         Sandro Aureli                                  - Consigliere

Raffaele Greco                                  - Consigliere, est.

 

IL PRESIDENTE                               L’ESTENSORE

Costantino Salvatore              Raffaele Greco

 

IL SEGRETARIO

Giacomo Manzo

 

Depositata in Segreteria

           Il 15/07/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

          Il Dirigente

    Dottt. Giuseppe Testa

 

 


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