NUOVA CIRCOLARE GDF SUL VITTO, LATI POSITIVI E RISVOLTI DA CHIARIRE. IL CASO DI TORINO (di Simone Sansoni)
Il problema del diritto al vettovagliamento nella Guardia di Finanza è questione antica ed annosa, anche se nel corso degli anni vi è stato un lento ma progressivo adeguamento delle modalità di somministrazione ai tempi moderni e alle necessità del personale.
Si sono succeduti numerosi interventi nel settore da parte sia dell’Amministrazione, talvolta con finalità restrittive a causa della scarsità di risorse, sia della rappresentanza militare, che invece ha sempre cercato di allargare il cerchio dei fruitori.
Le innovazioni introdotte nel tempo possono così sintetizzarsi:
a) graduale passaggio dei servizi di mensa obbligatoria di servizio (MOS) dalla gestione diretta alla esternalizzazione ai privati, con recupero del personale impiegato;
b) limitata, graduale e saltuaria implementazione dell’utilizzo dei buoni pasto (i cosidetti “ticket restaurant”);
c) interventi di rimodulazione degli orari di servizio al fine di ridurne i beneficiari e quindi i costi (in particolare con prolungamento della pausa pranzo e orari flessibili).
Qualche settimana fa, il Comando Generale della Guardia di Finanza è tornato sulla questione rivisitandola profondamente con una nuova circolare, la 120301/554 del 12/04/2008 riguardante: “Determinazione modalità gestionali del servizio di vettovagliamento del personale ex art. 4 del D.M. 25.03.2002. E.F.
Tra le novità più significative, che decorrono appunto dal 12 aprile scorso, si possono segnalare:
1) l’incremento del personale a vitto e la possibilità di riconsiderare le modalità di vettovagliamento (ad esempio le convenzioni con esercizi privati);
2) la possibilità di approvvigionare i reparti di un congruo numero di buoni pasto che ne consentano un ampio utilizzo per determinati servizi occasionali, non programmati o non programmabili o per i quali risulti impossibile o antieconomico la fruizione dei pasti presso i reparti;
3) l’opportunità di somministrare buoni pasto, invece di stipulare convenzioni con esercizi privati.
E’ il caso di spendere qualche parola sulle novità di cui al punto 2, cioè su quelle che consentono l’utilizzazione di buoni pasto per attenuare i disagi del personale impegnato in determinati servizi esterni. Possiamo esemplificare alcune di tali evenienze: accessi in aziende per l’apertura di attività di verifica o attività di polizia giudiziaria che non possono essere interrotte (pedinamenti, appostamenti, sequestri e simili).
D’ora in poi, i reparti del Corpo potranno fornire buoni-pasto al personale impegnato nei servizi in questione se connotati da una delle seguenti condizioni:
- essere non programmati o non programmabili;
- sia impossibile o antieconomico somministrare il vitto con le modalità normali del reparto.
Soffermiamoci su questi ultimi due caratteri. Quello dell’impossibilità di somministrare il vitto nei modi ordinari del reparto creerà probabilmente pochi problemi attuativi, essendo più facilmente individuabili le attività che, se interrotte, potrebbero essere pregiudicate nei loro esiti.
Discorso diverso, il requisito della antieconomicità si può ipotizzare il tipico caso nel quale si opera nelle sede del reparto ma a notevole distanza dal luogo di somministrazione del pasto (ad esempio, accesso fiscale in azienda in città di rilevanti dimensioni).
In tutti i casi, è comunque necessario che il servizio sia occasionale e su questa locuzione è possibile che vengano date a livello locale interpretazioni e quindi applicazioni diverse. Può definirsi occasionale , ad esempio, un appostamento che duri da giorni? Sarebbe opportuno che si specificasse chiaramente cosa si debba intendere per occasionale, in modo da fugare ogni dubbio e non creare discrepanze e sperequazioni tra i diversi reparti ed i servizi.
Il requisito dell’occasionalità porrà pertanto molti limiti all’“ampio” utilizzo dei buoni pasto al quale sarebbe finalizzata la circolare. Sempre tornando al caso della verifica fiscale alla sede, non potrebbe quindi definirsi occasionale l’attività svolta giornalmente dai verificatori presso la sede del contribuente, presente entro il raggio di
Facciamo il caso di una grande città come Torino e di una pattuglia impegnata in verifica fiscale sostanziale presso un contribuente di medie/grandi dimensioni a notevole distanza dalla m.o.s. del reparto, tale da doversi impiegare 30/45 minuti per raggiungerla con l’autovettura o con i mezzi pubblici; si ipotizzi anche che la verifica si prolunghi per più giorni. In questo caso, si può riscontrare il requisito dell’antieconomicità nell’utilizzo della mensa del reparto, in quanto giornalmente si impiegherebbero almeno due/tre ore per rientrare al reparto, ma non essendo il servizio occasionale ai verificatori non resterebbe altro modo per pranzare se non a spese proprie.
In passato, proprio il TAR del Piemonte è stato chiamato a valutare la legittimità di un provvedimento del Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Torino che aveva respinto alcune istanze di Finanzieri volte a ottenere la liquidazione dei buoni-pasto perché presso alla sede esisteva (come ancora esiste) una mensa a gestione diretta. I ricorrenti avevano chiesto al giudice il riconoscimento del diritto ai buoni-pasto, analogamente a quanto avveniva invece per gli appartenenti alle locali Sezioni di pg, e il rimborso dei costi sostenuti in occasione di servizi per i quali non era stato possibile recarsi a mensa (la stessa impossibilità richiamata ora dalla nuova circolare); in particolare, allorquando per ragioni di servizio (perquisizioni, esecuzioni, sequestri, appostamenti, pedinamenti, sopralluoghi), non avevano potuto allontanarsi dal luogo delle operazioni per la pausa pranzo e quindi non potevano rispettare l'orario di apertura della mensa istituita presso il Comando (dalle ore 11,30 alle 14,00).
Il ricorso è stato però respinto dal TAR del Piemonte con sentenza n. 77/2007 depositata il 23.01.07, che qui pubblichiamo; il Tribunale ha infatti accolto la tesi dell’Amministrazione, con una motivazione alquanto apodittica, secondo la quale non è possibile applicare l’articolo 61 (buono-pasto) del DPR n. 254/1999 poiché la mensa era funzionante, anche se non concretamente usufruibile, poiché in tale ipotesi la legge non imporrebbe la corresponsione del buono pasto.
In sostanza ai ricorrenti che chiedevano il riconoscimento del diritto al buono-pasto, poiché non erano nelle condizioni di usufruire della mensa, l’Amministrazione ed il TAR hanno risposto che l’esistenza della mensa stessa non dava diritto al buono-pasto!!
Con la nuova circolare il Comando Generale pone rimedio a casi simili a quello sopra descritto, riconoscendo implicitamente la bontà delle argomentazioni dei ricorrenti, anche se solo per il futuro; resta l’incognita di come concretamente il personale in questione avrebbe invece potuto usufruire del pasto loro negato dalla tipologia del servizio, dall’Amministrazione ed anche dal TAR.
La questione al momento, per quanto è dato sapere, sarebbe davanti al Consiglio di Stato nella speranza che i giudici, anche alla luce delle nuove disposizioni interne, non si limitino ad accogliere acriticamente le tesi dell’Amministrazione.
E’ stata inoltre modificata l’art. 11 della circolare 375000 del
Infatti è prevista l’estensione del diritto al vitto per il personale che svolge turni di servizio, di almeno sei ore, comprendenti la fascia oraria 14.00/15.00 o 20.00/21.00: ad esempio per un turno 13-19 ora spetta il vitto.
Infine, è previsto il vitto per il personale inserito in servizi esterni in turnazione h 24 per i turni: 12/18 o 13/19 o 18/24 0 19/01; la consumazione dovrà tuttavia avvenire fuori dall’orario di servizio, trattandosi in genere di attività non interrompibili.
Stante la particolarità dei suddetti orari è da ritenersi molto improbabile l’utilizzo della MOS o degli esercizi convenzionati, pertanto il diritto al vitto non può che essere soddisfatto a mezzo dei buoni pasto.
Rimane invece oscuro per quale motivo la medesima previsione non sia stata chiaramente estesa anche a coloro che svolgono turni “h.
Non resta ora che osservare quale sarà l’effettiva applicazione a livello territoriale della disposizione del Comando Generale che, si sottolinea nuovamente, è già in vigore dal 12 aprile 2008.
SIMONE SANSONI
Comitato di coordinamento precongressuale
Sezione Ficiesse di Torino
simone.sansoni@hotmail.it