NON È SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE IL FINANZIERE CHE NON COMUNICA AL REPARTO UN RICORSO AL TRIBUNALE (Consiglio di Stato N. 02145/2025)
Con ricorso del 2023, proposto innanzi al T.a.r. Molise, il Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, aveva chiesto l’annullamento della determina del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso, con cui è stata inflitta al medesimo la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di giorni uno, impugnata col ricorso gerarchico.
A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel contestare detto provvedimento disciplinare fondato sulla mancata comunicazione al proprio Comandante delle iniziative processuali assunte per contestare il diniego di trasferimento definitivo a Campobasso per esigenze familiari, l’insussistenza di un preciso obbligo comunicativo peraltro in relazione ad una iniziativa che costituisce esplicazione del proprio diritto di difesa.
La norma di cui all’art. 748 t.u.o.m. (d.P.R. n. 90/2010), segnatamente il comma 5 laddove prevede che “il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente [...] degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, non può che riferirsi ad iniziative processuali assunte nei riguardi di soggetti diversi dall’Amministrazione di appartenenza e, come tali, da essa non conosciute.
D’altra parte, risulterebbe privo di ragionevolezza (laddove lo si ritenesse sussistente) l’onere di notiziare gli organi territoriali quando l’amministrazione comunque è venuta a conoscenza dell’iniziativa processuale attraverso la notifica del ricorso.
Tanto premesso, l’atto di appello deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di prime cure ed annullamento dell’atto col medesimo impugnato.
Pubblicato il 17/03/2025
N. 02145/2025REG.PROV.COLL.
N. 07964/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7964 del 2024, proposto dal signor-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati *****************, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Nucleo Polizia Economico Finanziaria Guardia di Finanza Campobasso, il Comando Provinciale, Guardia di Finanza di Campobasso, MEF Comando Generale della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, non costituiti in giudizio;
il Ministero dell’economia e delle finanze, il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Molise, n.-OMISSIS-, resa inter partes, concernente una sanzione disciplinare di corpo della consegna di giorni uno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comando Generale della Guardia di Finanza, del Comando Regionale del Molise della Guardia di Finanza e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati *****************
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 120 del 2023, proposto innanzi al T.a.r. Molise, il signor-OMISSIS- Maresciallo Capo della Guardia di Finanza, aveva chiesto l’annullamento:
a) della determina del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Campobasso n. 73708 del 6 aprile 2023, recante il rigetto del ricorso gerarchico dell’interessato;
b) della determina del Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Campobasso n. 14717 del 2 marzo 2023, con cui è stata inflitta al medesimo la sanzione disciplinare di Corpo della consegna di giorni uno, impugnata col ricorso gerarchico;
c) di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel contestare detto provvedimento disciplinare fondato sulla mancata comunicazione al proprio Comandante delle iniziative processuali assunte per contestare il diniego di trasferimento definitivo a Campobasso per esigenze familiari, l’insussistenza di un preciso obbligo comunicativo peraltro in relazione ad una iniziativa che costituisce esplicazione del proprio diritto di difesa. Questo sarebbe stato comunque assolto mercé la notifica dell’atto di appello all’Amministrazione per il tramite del proprio legale di fiducia e comunque sarebbe operante la scriminante del diritto costituzionale di difesa.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha respinto il gravame ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha richiamato la formula di cui all’art. 748, comma 5, lettera b) del d.P.R. n. 90/2010 laddove obbliga il militare a dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente di tutti gli eventi in cui è rimasto coinvolto che possano avere riflessi sul servizio.
4.1. Ha in particolare rilevato che:
- “con l’impugnazione del rigetto della propria istanza di trasferimento per ragioni straordinarie ha assunto un’iniziativa oggettivamente suscettibile d’incidere sulla gestione del proprio rapporto di servizio con l’Autorità militare, e quindi sul servizio tout court”;
- l’illecito disciplinare contestato è da qualificare di “mera condotta” anziché di “evento” e “sulla commissione dell’illecito disciplinare in discorso non può che essere ininfluente la circostanza processuale della rituale notificazione dell’appello”;
- la sanzione di corpo è stata applicata al -OMISSIS- non per il fatto della proposizione di un ricorso giurisdizionale, come tale esplicativo del proprio diritto di difesa, ma per la ben diversa ragione dell’omissione della comunicazione dell’esito del giudizio di prime cure, come pure dell’avvenuto appello avverso la sentenza n.16/2022;
- l’inizio della procedura disciplinare in esame, incardinatasi il 17 febbraio 2023, risulta rispettoso del canone della ragionevole prontezza nella contestazione dell’addebito disciplinare e non ricorre alcun difetto di proporzionalità della sanzione irrogata alla luce dell’ampia sfera di discrezionalità che compete all’Amministrazione militare.
5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 16 ottobre 2024 e depositato il 24 ottobre 2024, articolando due motivi di gravame (pagine 5-12) così rubricati:
I) “ERRORE IN PROCEDENDO ET IN UDICANDO DELL’APPELLATA SENTENZA DEL TAR MOLISE. TRAVISAMENTO DEL DATO E DEL FATTO PROCESSUALE ed erronea valutazione dei fatti sotto diversi profili”;
II) “Errore in procedendo et in iudicando dell’appellata sentenza. Erroneità della sentenza impugnata travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Violazione di legge e, per certi aspetti, falsa applicazione. Travisamento del dato e del fatto processuale e omessa e/o carente motivazione in relazione alle doglianze proposte, con falsa applicazione del dettato legislativo”.
5.1. Ritiene l’appellante che il T.a.r. non avrebbe dato contezza, limitandosi a citarle, delle osservazioni difensive relative al caso concreto a difesa del maresciallo -OMISSIS- e che avrebbero consentito di cogliere il grave disagio familiare dovuto alle condizioni di salute della moglie, affetta da depressione post partum, e dei familiari, tanto che il padre si toglieva la vita dopo un lungo periodo di depressione. Per fronteggiare tale grave situazione familiare percepiva la necessità di non allontanarsi dal luogo in cui si trova la famiglia in Campobasso per prestare servizio ad Aosta. Il T.a.r. non avrebbe preso in adeguata considerazione le motivazioni a sostegno dell’ordinanza emessa da questa Sezione in sede di appello cautelare (ordinanza n. 2496 del 2023) ed il rilevante danno derivante dalla sanzione disciplinare (rimarca i riflessi sul concorso per lo stesso grado di maresciallo aiutante fatto a giugno del 2023 ove si è classificato ultimo) in cui si fa presente, in relazione all’obbligo specifico di informativa di tutte le vicende che possano condizionare il servizio, che “…. nel caso specifico si tratta non di un contenzioso tra il militare ed altri soggetti, della cui instaurazione la scala gerarchica sarebbe rimasta all’oscuro in carenza di comunicazione da parte del dipendente, bensì di un contenzioso con la medesima amministrazione di appartenenza”. Il T.a.r. non si sarebbe avveduto della tardività del provvedimento e che non sussistono i presupposti per irrogare la grave sanzione disciplinare della consegna di rigore.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 25 ottobre 2024 il Ministero dell’economia e delle finanze si è costituito in giudizio.
8. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 4 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra, è fondato.
10. Non coglie nel segno il primo motivo, col quale si deduce che il T.a.r. sarebbe incorso in difetto motivazionale, non avendo preso correttamente in esame il nucleo censorio connotante il ricorso di prime cure, in quanto l’eventuale fondatezza di tale rilievo sarebbe in ogni caso privo di refluenza sull’esito di questo giudizio. Si impone difatti in ogni caso la disamina dei motivi di gravame criticamente riproposti in questa sede a meno che, e non è il caso di specie, non ricorrano i presupposti per disporre l’annullamento della sentenza e la conseguente remissione della causa al giudice di primo grado. Il motivo, per la sua rilevata inattitudine a suffragare la fondatezza del ricorso di prime cure, è pertanto da respingere.
11. Il secondo (ed ultimo) motivo di gravame è fondato.
Si deve infatti prendere atto, come rimarcato in sede cautelare, a prescindere dalla eventuale sproporzionalità della sanzione, dell’insussistenza radicale dei suoi presupposti rispetto ad una condotta che costituisce esplicazione del diritto di difesa e di cui non poteva l’Amministrazione non essere a conoscenza.
11.1. Invero va rilevato che:
- risulta in atti che l’iniziativa processuale è stata assunta mediante rituale notifica del ricorso all’Amministrazione militare;
- quest’ultima assume carattere unitario e pertanto non può che inferirsi che anche articolazioni territoriali ne sono venute a conoscenza;
- la norma di cui all’art. 748 t.u.o.m. (d.P.R. n. 90/2010), segnatamente il comma 5 richiamato dal T.a.r. a sostegno della propria decisione laddove prevede che “il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente [...] degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio”, non può che riferirsi ad iniziative processuali assunte nei riguardi di soggetti diversi dall’Amministrazione di appartenenza e, come tali, da essa non conosciute;
- ad opinare nel senso auspicato dall’Amministrazione verrebbero ad essere ricondotte conseguenze pregiudizievoli ad iniziative che costituiscono (corretta) esplicazione del diritto di difesa, dichiarato inviolabile e garantito dall’art. 24 Cost.
D’altra parte, risulterebbe privo di ragionevolezza (laddove lo si ritenesse sussistente) l’onere di notiziare gli organi territoriali quando l’amministrazione comunque è venuta a conoscenza dell’iniziativa processuale attraverso la notifica del ricorso.
12. Tanto premesso, l’atto di appello deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di prime cure ed annullamento dell’atto col medesimo impugnato.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta particolarità della vicenda, per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7964/2024), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto ivi impugnato.
Spese di grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Giovanni Sabbato |
Oberdan Forlenza |
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IL SEGRETARIO